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L'Assemblea Straordinaria dei Soci, riunita a La Spezia l'8 febbraio 2004, approva il seguente
Statuto della Lidap-Onlus
Art. 1
Costituzione
1. E' costituita con la sede in La Spezia, via Piandarana 4, l'associazione denominata Lega Italiana contro i Disturbi d'ansia, d'Agorafobia e di Attacchi di Panico (Lidap) - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (Onlus),
di seguito detta Lidap o associazione.
2. La Lidap:
- è una associazione di pazienti ed ex pazienti gestita e diretta esclusivamente da persone con i disturbi sopra indicati;
- persegue, operando su tutto il territorio nazionale, finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria alle persone con disturbi d'ansia, di agorafobia e di attacchi di panico;
- svolge le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse;
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni
non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- impegna gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse;
- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 662 del 23/12/1996, ad altre Onlus con finalità analoghe o connesse al proprio scopo statutario
o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
3. Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n° 460.
4. Per l'espletamento delle proprie attività potranno costituirsi sedi di coordinamento regionale.
5. L'associazione ha durata illimitata.
6. Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città o in altre città d'Italia.
Art. 2
Attività
1. La Lidap-Onlus svolge le seguenti attività:
- realizza tutte quelle iniziative che, nell'ambito della cultura della solidarietà e dell'utilità sociale, promuovano la sensibilizzazione e l'impegno per il diritto alla salute, relativamente ai disturbi di attacchi di panico (dap), all'ansia, all'agorafobia ed alle fobie in genere;
- opera per dare visibilità ai disturbi suddetti e ai loro aspetti invalidanti, anche in ambito lavorativo, attraverso la conoscenza, l'informazione corretta, la sollecitazione e la collaborazione alla ricerca, nonché l'individuazione di tutti gli strumenti utili alla tutela,
alla guarigione ed alla prevenzione;
- promuove la formazione nel campo dell'auto mutuo aiuto sia all'interno che all'esterno della struttura associativa. L'attività formativa è gestita a livello nazionale al fine di preservare le peculiarità originali maturate nella esperienza dei gruppi di auto aiuto Lidap e
viene svolta da docenti, interni ed esterni all'associazione, formalmente incaricati; l'associazione, insieme ai docenti incaricati, promuoverà la costituzione di strutture organizzative idonee allo scopo formativo, esterne ed indipendenti dall'associazione medesima;
- fornisce sostegno ai soggetti interessati ed ai loro famigliari, attraverso l'istituzione di servizi di ascolto telefonico, di gruppi di accoglienza, di gruppi di auto mutuo aiuto e attraverso la diffusione di materiale informativo. Tali scopi possono essere realizzati sia con strumenti
tradizionali che attraverso internet;
- promuove la conoscenza ed il riconoscimento della valenza terapeutica dei gruppi di auto mutuo aiuto. In quest'ambito si prevede anche la collaborazione con altre associazione ed iniziative, rivolte alla risoluzione di esperienze di sofferenza e di disadattamento;
- organizza interventi presso la comunità nazionale, europea ed internazionale, affinché si attivino misure economiche, legislative, di assistenza sociale e socio-sanitaria in genere, di inserimento e tutela in ambito lavorativo, per i soggetti portatori dei suddetti disagi;
- stimola la classe medica ed i settori di assistenza sociale e socio-sanitaria, per un miglioramento delle conoscenze e delle tecniche per la prevenzione, la diagnosi precoce e le cure efficaci, relativamente ai disturbi suddetti, anche attraverso corsi di formazione e di aggiornamento;
- collabora con altre associazioni di volontariato ed onlus, italiane, europee ed internazionali, per l'elevazione della dignità umana dei soggetti affetti dai suddetti disturbi, per l'aumento della comprensione, della tolleranza e del sostegno dei disagi; per l'organizzazione di eventi ed,
iniziative reciprocamente utili alla crescita ed alla visibilità delle singole esperienze associative;
- promuove la ricerca scientifica sul dap;
- ogni altra attività utile al perseguimento delle finalità sopra riportate;
- l'associazione non può svolgere attività diverse da quelle elencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 3
Soci
1. Sono aderenti all'associazione:
- Soci ordinari;
- Soci onorari.
2. Sono soci ordinari della Lidap tutti coloro che sono affetti o sono stati affetti da disturbi d'ansia, d'agorafobia, d'attacchi di panico e/o da fobie, che sottoscrivono il presente statuto e che si impegnano a condividere le finalità associative.
3. Chi intende aderire all'associazione in qualità di socio ordinario deve rivolgere un'apposita domanda al Consiglio Direttivo (CD). I disturbi di cui al comma 2 dovranno essere confermati tramite un colloquio con un terapeuta accettato dalla Lidap. Il CD, a suo insindacabile giudizio,
potrà respingere la domanda di iscrizione; in caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitarne la motivazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del CD.
4. La qualità di socio onorario viene conferita dall'Assemblea dei soci a coloro che abbiano contribuito nell'ambito scientifico, culturale, umano e sociale agli scopi della Lidap.
5. Coloro che, pur in assenza dei disturbi indicati al comma 2, sostengono la Lidap attraverso delle contribuzioni in denaro o una attività in favore dell'associazione, rivestiranno la qualifica di simpatizzante, sostenitore o emerito.
6. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
7. Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:
- dimissioni volontarie;
- mancato versamento della quota associativa o delle contribuzioni volontarie entro l'anno di riferimento;
- morte;
- violazioni gravi e ripetute delle norme del presente statuto, delle finalità associative, per comportamenti e atti offensivi, calunniosi e illeciti verso altri soci e l'associazione o per indegnità. Tale provvedimento è deliberato dal Consiglio Direttivo. In questo caso è ammesso ricorso
al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva.
Art. 4
Diritti ed obblighi dei soci
1. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione, a essere eletti nelle cariche associative,
a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'associazione.
2. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote associative nell'ammontare e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.
3. E' previsto per gli associati o i partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
Art. 5
Organi
1. Sono organi dell'associazione:
- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- (eventualmente) il Presidente Onorario;
- i Coordinamenti Regionali eventualmente costituiti.
Art. 6
Assemblea
1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci.
2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 30 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera o e-mail); le convocazioni d'urgenza possono essere effettuate a mezzo
telegramma almeno 7 giorni prima della riunione.
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta di almeno un terzo dei soci o dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o almeno 3 CR; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 7 giorni
dal ricevimento della richiesta.
5. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si considera validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei votanti. In prima convocazione si considera l'assemblea
validamente costituita con un minimo del 50% più uno dei soci iscritti e le delibere saranno valide se si raggiunge la maggioranza semplice dei votanti.
6. Ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe.
7. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
- eleggere il Presidente;
- nel caso se ne ravvisasse la necessità, eleggere il Presidente Onorario;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- approvare il programma di attività proposto dal CD;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 16;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione;
- conferisce la qualità di socio onorario.
8. In considerazione dei problemi di movimento che hanno i soci, le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, possono essere sostituite da video conferenze o da collegamenti telematici o con altri sistemi elettronici che assicurino la partecipazione dei soci
alle delibere pur rimanendo in varie località dell'Italia.
Art. 7
Consiglio Direttivo
1. Il CD è eletto dall'Assemblea ed è composto da 7 membri oltre al Presidente a cui si aggiungono i Segretari dei Coordinamenti Regionali ed, eventualmente, il Presidente Onorario. I Segretari dei CR ed, eventualmente, il Presidente Onorario
sono membri del CD a tutti gli effetti. Esso può invitare altri membri tra i soci in qualità di uditori o esperti, senza diritto di voto. Qualora si rendesse necessario reintegrare membri del CD dimissionari la sostituzione avverrà per cooptazione che deve essere ratificata dalla successiva Assemblea nazionale dei soci.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni 2 mesi.
3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera o e-mail) le convocazioni d'urgenza possono essere effettuate
a mezzo telegramma almeno 3 giorni prima della riunione.
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci o dalla maggioranza del CD o almeno 3 CR; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.
5. I membri del CD decadono dall'incarico se si assentano immotivatamente per più di tre volte consecutive; il CD può autorizzare preventivamente un'assenza di un suo membro.
6. Il CD è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti.
7. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
- su proposta del Presidente nomina il vice Presidente, il Tesoriere e i membri del Comitato dei Consulenti Scientifici;
- assume il personale;
- assegna al proprio interno e, eventualmente all'esterno, incarichi concernenti il funzionamento organizzativo, amministrativo e contabile dell'associazione;
- fissa le norme per il funzionamento dell'associazione; a tal fine potrà essere redatto apposito regolamento;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti soci;
- ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- nomina il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'associazione;
- approva le richieste di costituzione e gli statuti dei CR.
Art. 8
Presidente e Presidente Onorario
1. Il Presidente, che è anche Presidente del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, è eletto da quest'ultima.
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo art. 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti art 6, comma 4 e 7, comma 4.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Sono escluse dalla legale rappresentanza del Presidente le attività promosse dai CR di cui sono responsabili i rispettivi Segretari.
4. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del CD.
5. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
6. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice Presidente o dal componente del CD più anziano di età.
7. Nel caso l'Assemblea dei Soci eleggesse il Presidente Onorario quest'ultimo svolgerebbe mansioni di rappresentanza dentro e fuori l'associazione. L'istituto della legale rappresentanza rimarrebbe disciplinato dal comma 3 del presente articolo.
Art. 9
Vice Presidente,
Tesoriere, Collaboratori Locali (CL) e Comitato dei Consulenti Scientifici
(CCS)
1. Il vice Presidente eletto dal CD nel proprio ambito e su proposta del Presidente, sostituisce quest'ultimo in ogni sua attribuzione ogni qual volta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. L'intervento del solo
vice Presidente costituisce per tutti la prova della pacifica temporanea sostituzione del Presidente.
2. Il Tesoriere eletto dal CD è colui che cura la gestione finanziaria dell'associazione e ne tiene la contabilità ed effettua tutti gli adempimenti fiscali, amministrativi e societari necessari e richiesti. Lo stesso effettua la tenuta dei libri
societari (Libro dei verbali delle Assemblee e libro Soci) e predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo entro il mese di marzo e quello preventivo entro il mese di ottobre, accompagnandoli da idonea relazione contabile.
3. I Collaboratori Locali sono soci che il CD nomina e revoca come rappresentanti della Lidap a livello provinciale o di zona. I CL hanno il compito di coordinare l'attività dei gruppi e dei soci nella loro zona ed essere da tramite con gli
organismi dirigenti. Dove le condizioni organizzative lo permettono è auspicabile che il CL costituisca un coordinamento locale composto dai facilitatori e dai soci attivi per la gestione comune di tutte le attività locali quali intervisione,
supervisione, rapporti con i terapeuti, iniziative pubbliche, tesseramento, accoglienza, ecc.
4. Il Comitato dei Consulenti Scientifici è un organismo di professionisti, scelti dall'associazione, di cui essa si avvale per consulenze specializzate e per garantire la qualità dei propri interventi in ambito sociale, per promuovere la ricerca
e per tutte le iniziative volte a promuovere i fini associativi.
Art. 10
Coordinamento Regionale
1. Le realtà regionali che abbiano almeno 3 città con gruppi Lidap attivi o non meno di 30 iscritti, possono chiedere al Consiglio Direttivo di valutare la possibilità di costituirsi in Coordinamento Regionale. Il CR deve essere
formalmente costituito nei termini di legge e dovrà vedere rappresentato al suo interno tutte le realtà Lidap della regione. Finalità e obiettivi sono i medesimi della Lidap nazionale. Prima della costituzione, lo statuto del CR, elaborato sulla traccia
del presente, deve essere approvato dal CD.
2. L'autonomia d'azione del CR riguarda tutte le attività di carattere locale sia interne che esterne. Il CR, nella persona del Segretario, dovrà comunque portare a conoscenza del CD e del Presidente le attività e le iniziative di rilievo che
intende promuovere con l'invio di relazioni periodiche. Il CR non ha competenza nell'ambito della formazione interna ed esterna e nella disciplina. Il CD potrà assegnare ad un CR l'onere di organizzare iniziative o riunioni di carattere nazionale.
3. Il CD ed il Presidente hanno il compito di vigilare affinché i CR attuino e perseguano le finalità associative e le direttive associative nazionali. Qualora ciò non avvenisse, gli organi direttivi della Lidap hanno il dovere di intervenire per
ristabilire il perseguimento delle corrette finalità associative anche con provvedimenti di carattere disciplinare, che possono arrivare fino allo scioglimento del CR medesimo.
4. I CR eleggeranno al proprio interno, secondo statuto, un Segretario di Coordinamento Regionale che diventerà membro del CD a tutti gli effetti e legale rappresentante del CR medesimo.
5. Per garantire l'autosostenibilità delle iniziative promosse dai CR, il CD definirà in accordo con i medesimi l'assegnazione del 50% delle quote associative provenienti dalla regione nonché parte dei fondi raccolti localmente dal CR.
Art. 11
Collegio arbitrale
1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci, ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio
arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due da scegliersi tra i soci ordinari o tra quelli onorari.
Art. 12
Durata delle cariche e modalità di elezione
1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.
3. Ciascun socio ordinario può candidarsi a qualsiasi carica sociale. Il CD emanerà apposito regolamento per le candidature e per le elezioni entro 3 mesi dalla convocazione dell'assemblea elettiva.
Art. 13
Risorse economiche
1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
- quote associative;
- contributi dei privati e contributi degli soci;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- introiti derivanti da convenzioni;
- introiti derivanti dalle attività commerciali prevalentemente relativi alla vendita di libri, opuscoli, pubblicazioni varie e "gadget" concernenti l'attività associativa.
- introiti derivanti dall'attività formativa svolta sia direttamente che indirettamente.
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.
2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal CD.
3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Tesoriere.
Art. 14
Quota sociale
1. La quota associativa a carico dei soci è fissata annualmente dal CD, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio. Deve essere versata entro il 28 febbraio di ogni anno.
2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.
Art. 15
Bilancio o rendiconto
1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del CD i rendiconti preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza dei voti.
2. Dal rendiconto consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.
3. Il rendiconto deve coincidere con l'anno solare.
Art. 16
Modifiche dello statuto
1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea dei soci da uno degli organismi dirigenti o da almeno un terzo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate a maggioranza semplice dall'Assemblea.
Art. 17
Norme di rinvio
1. Tutte le disposizioni di carattere generale inserite in questo statuto verranno disciplinate da apposito regolamento elaborato dal CD.
2. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.
Art. 18
Norma transitoria
1. L'introduzione del presente statuto non prevede la sostituzione degli organismi dirigenti in carica che manterranno la naturale scadenza.

